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Affari e segreti per Mosca

Non sono stati avvicinati durante un viaggio in Russia. Non sono caduti in una trappola preparata da agenti professionisti. Non sono stati ricattati attraverso fotografie compromettenti o documenti capaci di distruggere la loro reputazione. Secondo quanto ricostruito dalla magistratura, sarebbero stati loro a cercare Mosca. Una semplice e-mail, inviata nel 2023 agli indirizzi di diverse articolazioni del servizio di sicurezza russo, avrebbe dato inizio a una vicenda che sembra tratta da un romanzo di spionaggio. Con una differenza: in questo caso, le persone coinvolte non erano agenti addestrati, ma due imprenditori italiani.

Pericle Santoro, 36 anni, e Igino Felice Carlomagno, 64, sono stati condannati in primo grado, con rito abbreviato, rispettivamente a due anni e sei mesi e a due anni e due mesi di reclusione per il reato di "corruzione del cittadino da parte dello straniero". Le motivazioni della sentenza descrivono un progetto che avrebbe potuto colpire alcune delle infrastrutture militari e di sicurezza più sensibili presenti sul territorio italiano. Secondo la ricostruzione giudiziaria, sarebbe stato Pericle Santoro a prendere l’iniziativa. L’imprenditore brianzolo avrebbe inviato una decina di messaggi di posta elettronica alle direzioni regionali e settoriali del servizio di sicurezza della Federazione Russa. "Buongiorno, sono un cittadino italiano e scrivo per mettermi in contatto con la vostra organizzazione", si leggeva in uno dei messaggi.

Pericle Santoro sosteneva che molti italiani non fossero d’accordo con la politica adottata dal proprio governo nei confronti della Russia e affermava di avere una proposta. "Possiamo svolgere un compito qui in Italia e svolgere delle attività per sostenere la pace in ogni modo", scriveva. La parola "pace" ricorre spesso nella propaganda filorussa. Può servire a giustificare l’invasione dell’Ucraina, a chiedere la resa di Kyiv o a rappresentare come aggressivi i Paesi che aiutano gli ucraini a difendersi. In questo caso, tuttavia, la pace avrebbe dovuto essere sostenuta procurando documenti classificati NATO, fotografando aeroporti militari e mappando i sistemi di videosorveglianza delle principali città italiane.

L’autocandidatura non venne ignorata. Dalla Russia qualcuno rispose e iniziò una corrispondenza con il giovane imprenditore. L’identità dell’interlocutore non è stata accertata con assoluta precisione. Il giudice ha però concluso che si trattasse di un soggetto qualificato e, più precisamente, di una figura riconducibile all’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa. L’Fsb è il principale servizio russo di sicurezza interna e controspionaggio. Erede di una parte consistente dell’apparato del Kgb sovietico, rappresenta uno dei pilastri del sistema costruito da Vladimir Putin. Per il tribunale, l’esatta identificazione dell’interlocutore non era indispensabile per configurare il reato. La sua riconducibilità all’intelligence russa contribuiva però a dimostrare che le informazioni richieste erano contrarie agli interessi nazionali italiani.

Pericle Santoro avrebbe promesso di acquisire e consegnare documenti classificati NATO riguardanti la guerra contro l’Ucraina, chiavette contenenti materiale sul conflitto e fotografie aeree e perimetrali degli aeroporti militari di Ghedi e Aviano. Tra gli obiettivi figuravano anche riprese effettuate con droni di basi militari italiane nelle quali sarebbero stati custoditi armamenti pesanti. Non solo. L’imprenditore avrebbe offerto la mappatura dei sistemi di videosorveglianza urbana di Milano e Roma e avrebbe consegnato un dossier informativo riguardante una persona ritenuta d’interesse per Mosca. Al suo fianco avrebbe agito Igino Felice Carlomagno, indicato come socio e coinvolto nei progetti economici che i due speravano di sviluppare grazie al rapporto con i russi.

È soprattutto dall’analisi delle conversazioni tra i due imputati che emerge il ruolo di entrambi. A muoverli non sarebbe stata soltanto la contrarietà alla politica italiana nei confronti della Russia. Dietro le dichiarazioni ideologiche e i riferimenti alla pace vi era anche un interesse molto più concreto: il denaro. I due progettavano di ottenere compensi per le informazioni raccolte, ma immaginavano anche affari di più ampia portata. Tra le iniziative ipotizzate figurava l’individuazione di immobili situati in zone non coperte dalle telecamere pubbliche, da acquistare o gestire per locazioni brevi destinate a cittadini russi facoltosi o influenti. Non si trattava semplicemente di garantire discrezione ai clienti. L’obiettivo sarebbe stato quello di mettere a loro disposizione appartamenti collocati nelle zone d’ombra delle città, consentendo a persone interessate a non essere identificate di soggiornare e muoversi senza essere registrate dai sistemi pubblici di videosorveglianza.

Un altro progetto prevedeva la realizzazione di un sistema di sicurezza finanziato dai russi e utilizzabile anche a fini elettorali. In cambio del finanziamento, i soggetti russi avrebbero ottenuto il controllo dei dati raccolti dalle telecamere. Qualora fosse stata realizzata, un’infrastruttura simile avrebbe permesso a una potenza straniera di acquisire informazioni sui movimenti delle persone, sulle aree controllate e sui punti ciechi presenti nelle principali città italiane.

Non semplici opinioni filorusse, dunque. Non il consueto sfogo pubblicato sui social network contro la NATO o contro il governo italiano. Si trattava, almeno secondo la ricostruzione accolta nella sentenza di primo grado, di trasformare la disponibilità verso Mosca in una fonte di guadagno. Le informazioni militari diventavano una merce. Le falle della videosorveglianza diventavano un servizio. La sicurezza nazionale diventava un’opportunità commerciale.

A individuare i due uomini sono stati i Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale di Milano, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura guidata da Marcello Viola, con l’allora procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il sostituto procuratore Alessandro Gobbis. Le motivazioni della condanna sono state depositate il 29 luglio 2026.

Di fronte a fatti di tale gravità, tuttavia, una domanda appare inevitabile. Come è possibile che la promessa di procurare documenti classificati NATO, fotografare installazioni militari e mettere a disposizione di Mosca la mappa delle telecamere di Roma e Milano abbia prodotto condanne di poco superiori ai due anni? La risposta si trova nella distanza tra la gravità strategica dei fatti descritti e la loro qualificazione giuridica. I due imprenditori non sono stati condannati per spionaggio politico o militare, né per avere concretamente sottratto e consegnato documenti classificati. Il reato riconosciuto è quello previsto dall’articolo 246 del codice penale: "corruzione del cittadino da parte dello straniero". La norma punisce il cittadino che riceve, si fa promettere o accetta anche soltanto la promessa di denaro o di un’altra utilità da parte di uno straniero, allo scopo di compiere atti contrari agli interessi nazionali. La pena prevista è la reclusione da tre a dieci anni. La fattispecie anticipa notevolmente la soglia della tutela penale. Il reato può essere considerato consumato già con l’accettazione dell’accordo economico, anche se le attività promesse non vengono successivamente realizzate. Ed è proprio questo il punto. Le condotte più inquietanti sarebbero rimaste, almeno in parte, allo stadio della promessa o della progettazione. Non risulta che siano stati effettivamente acquisiti e consegnati documenti classificati NATO, né che siano state realizzate tutte le fotografie delle installazioni militari offerte all’interlocutore russo. La magistratura non ha inoltre riconosciuto l’aggravante della finalità terroristica o eversiva. Secondo il giudice, tale finalità non poteva essere desunta automaticamente dal fatto che l’accordo fosse stato concluso con un soggetto riconducibile all’intelligence russa mentre la Federazione Russa era impegnata nella guerra contro l’Ucraina. La decisione appare giuridicamente comprensibile. La finalità terroristica non può essere trasformata in una formula generica da applicare ogni volta che un reato coinvolga una potenza ostile. Deve essere provata attraverso elementi specifici, poiché la sua applicazione comporta un aumento della pena della metà. A ridurre ulteriormente la pena è stato il rito abbreviato. In caso di condanna per un delitto, l’articolo 442 del codice di procedura penale prevede la diminuzione di un terzo della pena determinata dal giudice dopo avere valutato tutte le circostanze. Il calcolo a ritroso permette di comprendere il risultato. La condanna a due anni e due mesi corrisponde a una pena di tre anni e tre mesi prima della riduzione prevista per il rito abbreviato. La condanna a due anni e sei mesi corrisponde invece a una pena di tre anni e nove mesi. Il giudice avrebbe dunque determinato pene poco superiori al minimo edittale di tre anni, applicando successivamente la diminuzione obbligatoria di un terzo. Non siamo quindi dinanzi a una pena arbitrariamente scesa al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Siamo dinanzi alla combinazione di tre elementi: la condanna per una fattispecie diversa dallo spionaggio propriamente detto, l’esclusione dell’aggravante terroristica e la riduzione derivante dalla scelta del rito abbreviato.

La spiegazione giuridica è lineare. Molto meno soddisfacente è il risultato sul piano politico e della sicurezza nazionale. Una pena finale di poco superiore ai due anni appare inevitabilmente modesta quando le condotte accertate riguardano un rapporto con un servizio di sicurezza straniero, la promessa di procurare documenti NATO e la raccolta di informazioni su aeroporti militari, armamenti e sistemi di videosorveglianza. Il problema non può essere risolto forzando la nozione di terrorismo. Estendere artificialmente quella finalità a ogni forma di collaborazione con un servizio straniero sarebbe giuridicamente scorretto e rischierebbe di trasformare una circostanza aggravante specifica in una categoria indeterminata. Non è neppure necessario eliminare la riduzione prevista per il rito abbreviato. La premialità del rito risponde a esigenze processuali generali e non può essere messa in discussione sulla base dell’impressione suscitata da una singola vicenda. Il punto di partenza deve essere un altro: la pena edittale prevista per la fattispecie di base. L’articolo 246 appartiene a un codice penale concepito in un’epoca nella quale lo spionaggio era associato alla sottrazione materiale di documenti, all’infiltrazione negli apparati pubblici e alla trasmissione clandestina di informazioni militari.

Oggi un servizio straniero può reclutare un cittadino europeo attraverso una e-mail, pagarlo in criptovalute, chiedergli di utilizzare un drone commerciale, affidargli la raccolta di informazioni disponibili in rete e ottenere la mappatura di intere città senza che l’agente debba mai entrare in un ministero. La guerra ibrida ha moltiplicato le zone intermedie tra propaganda, interferenza straniera, attività preparatoria e spionaggio propriamente detto.

L’ordinamento dovrebbe riconoscere questa trasformazione. Il legislatore potrebbe introdurre una specifica ipotesi aggravata quando gli atti contrari agli interessi nazionali siano compiuti o promessi nell’ambito di un rapporto con un servizio di intelligence straniero. Un aumento di pena dovrebbe essere previsto anche quando le informazioni riguardino documenti classificati, installazioni militari, infrastrutture critiche, sistemi di telecomunicazione, reti energetiche, basi NATO, apparati di videosorveglianza o strumenti destinati alla difesa nazionale. La stessa attenzione dovrebbe essere riservata all’utilizzo di droni, strumenti informatici e tecniche di accesso abusivo ai dati. Non si tratterebbe di punire opinioni politiche, simpatie internazionali o generiche posizioni filorusse. La libertà di espressione comprende anche il diritto di sostenere tesi sbagliate, propagandistiche o favorevoli a un governo ostile.

Il confine viene però superato quando un cittadino accetta denaro o altre utilità per mettere informazioni, competenze e accessi al servizio di una potenza straniera. In quel momento non sta più esprimendo un’opinione. Sta collaborando.

La riforma dovrebbe essere formulata in modo tassativo, individuando con precisione le condotte aggravate e i beni protetti. Ma dovrebbe anche assicurare una pena di partenza sufficientemente elevata da conservare una reale capacità deterrente anche dopo l’applicazione delle attenuanti e delle riduzioni processuali. Perché una pena minima di tre anni, una volta applicato il rito abbreviato, può trasformarsi in due anni. E una condanna di due anni, anche quando formalmente corretta, rischia di non rappresentare una risposta proporzionata al danno potenziale arrecato alla sicurezza dello Stato. La sentenza non è definitiva e le parti potranno sottoporla al vaglio dei giudici d’appello.

Resta però una lezione che non dipende dall’esito dei successivi gradi di giudizio. Per anni abbiamo immaginato che gli agenti russi operassero in Europa sotto copertura diplomatica, utilizzando identità false e sofisticate tecniche di reclutamento. La realtà è più semplice e, proprio per questo, più preoccupante. Mosca può contare su cittadini europei mossi dall’ideologia, dall’ambizione o dalla prospettiva di facili guadagni. Persone che non devono necessariamente accedere a un archivio segreto. È sufficiente che sappiano pilotare un drone, osservare un aeroporto, individuare una telecamera o avvicinare qualcuno che possiede le informazioni richieste. L’intelligence moderna non cerca soltanto chi custodisce il segreto. Cerca chi può fotografarlo, copiarlo, localizzarlo o metterlo in vendita. A volte Mosca non deve neppure reclutare la spia. È la spia che scrive a Mosca.

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